Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1972

Corte cost., sent. 19 aprile 1972, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1972
Data di deposito
19 aprile 1972
Data di decisione
13 aprile 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
  • art. 1, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 6046

Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).

Massima n. 6047

L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite di dovere disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni. La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, concernente la nuova disciplina per l'applicazione delle leggi di registro,e dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, pur determinando, relativamente alla riscossione, una disciplina unitaria delle indicate imposte, tuttavia conserva all'imposta generale sull'entrata la sua individualita' distintiva. Per tanto qualora i contratti di locazione siano di durata pluriennale, e stante la possibilita' che la riscossione dell'imposta avvenga anno per anno, l'eventualita' che la detta riscossione abbia luogo anche quando il contratto pluriennale si risolva durante il corso dell'anno a riferimento non determina a carico del contribuendo una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi - presa in considerazione nella sentenza n. 49 del 1969 - relativa alla possibilita' di riscossione dell'imposta per gli anni successivi a quello in cui il contratto pluriennale si sia risolto. Infatti, nel caso ora considerato, la liquidazione ed esazione dell'imposta sono previste per un rapporto vigente, nel senso che l'obbligazione dei canoni e' gia' adempiuta in tutto o in parte e comunque e' certa e liquida e solo l'esigibilita' di essa sarebbe eventualmente riportata a future scadenze; mentre, nel caso di cui alla citata sentenza n. 49 del 1969, le parti contrattuali erano tenute ad un'imposta in relazione ad un'obbligazione (quella dei canoni) che non esisteva e che non sarebbe piu' potuta venire ad esistenza in forza del contratto registrato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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