Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1972
Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1972
- Data di deposito
- 29 marzo 1972
- Data di decisione
- 23 marzo 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:59
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 523 del 2 gennaio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 6043
Limite della delega conferita dall'art. 1 della legge del 1959, n. 741 al Governo di estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi, deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare a tutti i lavoratori della categoria minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Esorbitano da questa finalita' le clausole che impongono il previo tentativo di conciliazione e quelle che demandano all'esame di collegi tecnici provinciali e nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse categorie, in base alle mansioni svolte, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia. (Applicazione al caso del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, esteso erga omnes con l'art. unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523 (1). (1) Giurisprudenza costante - V. da ultimo sentenze n. 129 del 1963 e n. 12 del 1967 e richiami ivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale, in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e l'attribuzione della qualifica di impiegato e d'intermedio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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