Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1972
Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1972
- Data di deposito
- 29 marzo 1972
- Data di decisione
- 23 marzo 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 391, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 391, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6032
I principi affermati nella sentenza n. 117 del 1968 non possono essere applicati alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 391 Cod. proc. pen., concernenti l'insindacabilita', nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del rito, della valutazione, compiuta dal procuratore della Repubblica, della complessita' e durata degli atti istruttori e rispettivamente della facilita' e brevita' dell'indagine peritale, trattandosi di vicende processuali successive alla gia' legittimamente instaurata istruttoria sommaria. Il principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge investe, infatti, anche la fase istruttoria, ma non puo' riguardare che il solo ministero iniziale di essa. L'obbligo del pubblico, ministero di investire il giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessita' di compiere atti complessi di lunga durata, e' solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito sommario. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto. Del resto, l'astensione di detto principio alla valutazione della compatibilita' dei singoli atti con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della possibilita' del sindacato su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine, senza che tale sacrificio sia richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione e' diretto a proteggere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Teramo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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