Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6019

Non lede il principio di eguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi e' separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge richiedente.

Massima n. 6020

La disuguaglianza che il giudice a quo scorge nell'art. 405, secondo comma, del codice civile, e' conseguenza di una diversita' obiettiva delle situazioni considerate, e l'art. 3 della Costituzione non impone di parificare situazioni dissimili.

Massima n. 6021

La separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art. 158 cod. civ.). Infatti il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilita' delle parti; e cosi', non il fatto materiale della cessazione della convivenza puo' sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilita' attuale di riprendere la coabitazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, proposta dal pretore di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5 novembre 1969, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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