Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1972
Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1972
- Data di deposito
- 15 marzo 1972
- Data di decisione
- 9 marzo 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:51
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6019
Non lede il principio di eguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi e' separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge richiedente.
Massima n. 6020
La disuguaglianza che il giudice a quo scorge nell'art. 405, secondo comma, del codice civile, e' conseguenza di una diversita' obiettiva delle situazioni considerate, e l'art. 3 della Costituzione non impone di parificare situazioni dissimili.
Massima n. 6021
La separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art. 158 cod. civ.). Infatti il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilita' delle parti; e cosi', non il fatto materiale della cessazione della convivenza puo' sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilita' attuale di riprendere la coabitazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, proposta dal pretore di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5 novembre 1969, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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