Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1972
Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1972
- Data di deposito
- 15 marzo 1972
- Data di decisione
- 9 marzo 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 385, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 11 gennaio 1956
- art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6009
L'art. 385 del "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma (relativo all'orario di lavoro). Il che, mentre e' chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo unico, nel disporre che "l'orario di lavoro rimane regolato dalle norme in vigore", abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi in materia (compreso, dunque, l'art. 106 del r.d. n. 2960) e ne abbia in tal modo novato la fonte, suffraga la conclusione, opposta, che con il richiamo alle norme preesistenti, il legislatore del 1957 veniva ad affermare, semplicemente, che nella regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici nulla era innovato.
Massima n. 6010
Nel proporre, con le sue ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 (n. 237 e 238 reg. ord. 1971 e pubblicate nella G.U. n. 184 del 21 luglio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario (sei ore giornaliere senza interruzione) degli addetti ai pubblici uffici di Roma (la cui eccezionalita', rispetto alla regola generale che per gli uffici delle altre parti del territorio nazionale (art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) fissa l'orario giornaliero in sette ore divise in due periodi, e' apparsa ingiustificata e nell'affermare, in punto di rilevanza, che, se la suddetta norma relativa agli uffici di Roma non fosse in contrasto con il principio di eguaglianza, in entrambi i casi il giudizio a quo dovrebbe essere deciso alla stregua di essa, il Consiglio di Stato parte dal presupposto che tutta la normativa inerente all'orario dei pubblici uffici di Roma (secondo il Consiglio di Stato introdotta con il decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1939) sia stata recepita e fatta propria dai suddetti decreti legislativi del 1956 e 1957. Senonche', poiche' nessun argomento e' stato addotto, e nessun argomento sussiste (cfr. le massime A e B) per far ritenere fondata tale tesi, ne consegue che la suddetta norma circa l'orario di sei ore continuative per gli uffici di Roma, non ha fonte nelle disposizioni impugnate. Pertanto, non dovendo queste essere applicate nel giudizio a quo, la questione sollevata a loro riguardo va dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza.
Massima n. 6008
In mancanza di univoci e significativi clementi idonei a dimostrare, con l'avvenuta recezione, l'effetto novativo della fonte di produzione del precetto, il richiamo di una legge al contenuto di precedenti atti normativi, legislativi o non, non vale - segnatamente nelle materie che sono oggetto di riserva di legge - a staccare la relativa disciplina della fonte originaria. E' questo il caso degli artt. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato") e 14, comma primo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") i quali limitandosi genericamente a disporre che "l'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore" dimostrano, nei due decreti legislativi, non gia' la volonta' di assumere a proprio contenuto, per relationem, quello delle preesistenti norme (legislative o in ipotesi, sunlegislative) concernenti l'orario di lavoro, ma la mera intenzione di non modificare in alcun modo la disciplina che da esse risulti statuita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato"), e dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata, dalle ordinanze indicate in epigrafe, nella parte concernente l'orario giornaliero di lavoro negli uffici di Roma ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze