Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 385, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 11 gennaio 1956
  • art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 6009

L'art. 385 del "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma (relativo all'orario di lavoro). Il che, mentre e' chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo unico, nel disporre che "l'orario di lavoro rimane regolato dalle norme in vigore", abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi in materia (compreso, dunque, l'art. 106 del r.d. n. 2960) e ne abbia in tal modo novato la fonte, suffraga la conclusione, opposta, che con il richiamo alle norme preesistenti, il legislatore del 1957 veniva ad affermare, semplicemente, che nella regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici nulla era innovato.

Massima n. 6010

Nel proporre, con le sue ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 (n. 237 e 238 reg. ord. 1971 e pubblicate nella G.U. n. 184 del 21 luglio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario (sei ore giornaliere senza interruzione) degli addetti ai pubblici uffici di Roma (la cui eccezionalita', rispetto alla regola generale che per gli uffici delle altre parti del territorio nazionale (art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) fissa l'orario giornaliero in sette ore divise in due periodi, e' apparsa ingiustificata e nell'affermare, in punto di rilevanza, che, se la suddetta norma relativa agli uffici di Roma non fosse in contrasto con il principio di eguaglianza, in entrambi i casi il giudizio a quo dovrebbe essere deciso alla stregua di essa, il Consiglio di Stato parte dal presupposto che tutta la normativa inerente all'orario dei pubblici uffici di Roma (secondo il Consiglio di Stato introdotta con il decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1939) sia stata recepita e fatta propria dai suddetti decreti legislativi del 1956 e 1957. Senonche', poiche' nessun argomento e' stato addotto, e nessun argomento sussiste (cfr. le massime A e B) per far ritenere fondata tale tesi, ne consegue che la suddetta norma circa l'orario di sei ore continuative per gli uffici di Roma, non ha fonte nelle disposizioni impugnate. Pertanto, non dovendo queste essere applicate nel giudizio a quo, la questione sollevata a loro riguardo va dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza.

Massima n. 6008

In mancanza di univoci e significativi clementi idonei a dimostrare, con l'avvenuta recezione, l'effetto novativo della fonte di produzione del precetto, il richiamo di una legge al contenuto di precedenti atti normativi, legislativi o non, non vale - segnatamente nelle materie che sono oggetto di riserva di legge - a staccare la relativa disciplina della fonte originaria. E' questo il caso degli artt. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato") e 14, comma primo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") i quali limitandosi genericamente a disporre che "l'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore" dimostrano, nei due decreti legislativi, non gia' la volonta' di assumere a proprio contenuto, per relationem, quello delle preesistenti norme (legislative o in ipotesi, sunlegislative) concernenti l'orario di lavoro, ma la mera intenzione di non modificare in alcun modo la disciplina che da esse risulti statuita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato"), e dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata, dalle ordinanze indicate in epigrafe, nella parte concernente l'orario giornaliero di lavoro negli uffici di Roma ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze