Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1972
Corte cost., sent. 3 marzo 1972, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1972
- Data di deposito
- 3 marzo 1972
- Data di decisione
- 24 febbraio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:41
Parametri
Massime
Massima n. 5983
La giustizia e' l'estrinsecazione di una funzione fondamentale dello Stato, ma cio' non porta a ravvisare nella Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuita' nella protezione giudiziaria civile o penale.
Massima n. 5984
Il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata un'attivita' di giustizia.
Massima n. 5985
Gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perche' l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non abbienti i quali, com'e' noto, non sono i poveri, ma coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo.
Massima n. 5986
Il modo di attuazione di una norma o di un gruppo di norme non e' di per se' indice di un contrasto con la Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonché in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in danaro ed altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla Tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157; questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio secondo il quale nella funzione giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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