Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1972

Corte cost., sent. 3 marzo 1972, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1972
Data di deposito
3 marzo 1972
Data di decisione
24 febbraio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:41

Parametri

Massime

Massima n. 5983

La giustizia e' l'estrinsecazione di una funzione fondamentale dello Stato, ma cio' non porta a ravvisare nella Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuita' nella protezione giudiziaria civile o penale.

Massima n. 5984

Il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata un'attivita' di giustizia.

Massima n. 5985

Gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perche' l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non abbienti i quali, com'e' noto, non sono i poveri, ma coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo.

Massima n. 5986

Il modo di attuazione di una norma o di un gruppo di norme non e' di per se' indice di un contrasto con la Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonché in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in danaro ed altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla Tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157; questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio secondo il quale nella funzione giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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