Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 235, codice di procedura penale 1930
- art. 572, codice penale
- art. 246, codice di procedura penale 1930
- art. 269, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5860
Con sentenza n. 173 del 1971, statuendosi sull'art. 236 cod. proc. pen., si e' ritenuto che gli estremi della necessita' e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma Cost., vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in flagranza, nel quale e' ancor piu' circoscritta la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' personali del soggetto. Pienamente soddisfatto e', altresi', il requisito della tassativita', non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' morali del soggetto. Non contrasta con l'art. 13, terzo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 235 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., in quanto anche per il delitto di maltrattamento, previsto in quest'ultima norma, non e' da escludere la flagranza, seppure, data la struttura del reato, non e' sempre accertabile in concreto. Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 246 e 269 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, per essere gia' state decise con sent. n. 173 del 1971, a seguito della quale il giudice ha l'obbligo di adottare un provvedimento motivato sulla convalida dell'arresto nonche' sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione della liberta' provvisoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971;
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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