Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1972

Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1972
Data di deposito
19 gennaio 1972
Data di decisione
13 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 235, codice di procedura penale 1930
  • art. 572, codice penale
  • art. 246, codice di procedura penale 1930
  • art. 269, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5860

Con sentenza n. 173 del 1971, statuendosi sull'art. 236 cod. proc. pen., si e' ritenuto che gli estremi della necessita' e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma Cost., vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in flagranza, nel quale e' ancor piu' circoscritta la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' personali del soggetto. Pienamente soddisfatto e', altresi', il requisito della tassativita', non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' morali del soggetto. Non contrasta con l'art. 13, terzo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 235 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., in quanto anche per il delitto di maltrattamento, previsto in quest'ultima norma, non e' da escludere la flagranza, seppure, data la struttura del reato, non e' sempre accertabile in concreto. Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 246 e 269 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, per essere gia' state decise con sent. n. 173 del 1971, a seguito della quale il giudice ha l'obbligo di adottare un provvedimento motivato sulla convalida dell'arresto nonche' sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione della liberta' provvisoria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971;

4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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