Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1972
Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1972
- Data di deposito
- 17 febbraio 1972
- Data di decisione
- 10 febbraio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 2, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 60, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 68, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 66, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 64, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 62, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 63, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 67, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 65, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 59, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 61, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 58, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 80, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 5921
Possono congiuntamente essere discussi in udienza pubblica ed essere riuniti e decisi con unica sentenza, i giudizi relativi a identica questione di legittimita' costituzionale proposti con due distinte ordinanze.
Massima n. 5922
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., che sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, della norma contenuta nell'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense la decisione del ricorso e' deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.
Massima n. 5923
Il pubblico ministero, nei casi in cui spieghi intervento nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, assume la veste di contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel processo in questione. Cio' e' dato desumere in modo indubbio dalle norme contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (artt. 58 e 69) le quali gli attribuiscono il potere di impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale; di proporre deduzioni, esibire documenti e richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.
Massima n. 5924
La norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che, per i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore, non e' alcun modo conciliabile con la posizione di parte che il p.m. stesso assume in detti procedimenti.
Massima n. 5925
La veste e le attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei procedimenti ordinari e cio' nondimeno, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale (art. 80, comma primo, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) di contenuto diametralmente opposto a quella contenuta nell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell'ordinamento forense, sancendo appunto il divieto per il p.m. di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civile e penali da parte dei giudici di merito.
Massima n. 5926
Nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense la deliberazione della decisione, che e' la fase conclusiva piu' delicata del giudizio, e' compito esclusivo dell'organo giudicante e, pertanto, in siffatto momento la presenza del p.m. (prevista dall'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), che e' organo con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragione d'essere.
Massima n. 5927
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la norma contenuta nell'art. 63 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui dispone l'assistenza del p.m. alle decisioni del Consiglio nazionale forense nei procedimenti disciplinari, giacche' tale norma assicura al p.m. che e' parte in detti procedimenti, una situazione di vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che "il pubblico ministero assiste alla decisione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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