Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:221

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 6530

E' inammissibile, perche' sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione e' priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtu' del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.

Massima n. 6531

Una volta sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione di legittimita' costituzionale avrebbe giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.

Massima n. 6532

Risulta dagli artt. 41 e 367 del cod. proc. civ. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. E' certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non e' dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di incostituzionalita' relativa a tale questione costituisce in questa situazione processuale atto d'esercizio di quella competenza, che e' invece precluso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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