Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 41, codice di procedura civile
- art. 367, codice di procedura civile
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6530
E' inammissibile, perche' sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione e' priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtu' del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.
Massima n. 6531
Una volta sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione di legittimita' costituzionale avrebbe giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.
Massima n. 6532
Risulta dagli artt. 41 e 367 del cod. proc. civ. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. E' certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non e' dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di incostituzionalita' relativa a tale questione costituisce in questa situazione processuale atto d'esercizio di quella competenza, che e' invece precluso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze