Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:219

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 28 dicembre 1971

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 11, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • art. 11, comma 5, I parte, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 11, comma 5, legge n. 281 del 16 maggio 1970

Massime

Massima n. 6514

Nella risoluzione del conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione della Toscana, con ricorso contro il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste (in data 28 dicembre 1971), con il quale lo Stato ha costituito alcune foreste, site nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione" , non vi e' motivo di discostarsi dalla decisione adottata, su questione del tutto analoga, e dalle ragioni esposte nella sentenza n. 79 del 1972, con cui la Corte accerto' che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge suddetta, e quindi sulle foreste destinate a far parte del patrimonio indisponibile delle singole regioni a statuto ordinario, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione.

Massima n. 6515

Nel giudizio su un conflitto di attribuzioni fra Regione e Stato vertente su un provvedimento gia' riconosciuto, di per se', non lesivo della sfera di competenza dell'ente ricorrente, e' irrilevante, e non puo' quindi essere sollevata in via incidentale, la questione di legittimita' costituzionale formulata nei confronti di una legge sopravvenuta, che il ricorrente assuma abbia operato una sanatoria, dando retroattivamente al provvedimento impugnato, che erroneamente si presuppone emanato contra legem, un (non necessario), crisma di legittimita'. E' questo il caso di conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione della Toscana, in seguito al provvedimento in data 28 dicembre 1971 - prima del trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative relative - del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui alcune foreste site nel territorio della ricorrente sono state costituite in "riserve di utilizzazione", nel quale, una volta accertato che il provvedimento impugnato trova legittimo fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della sua emanazione, diventa irrilevante la questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni (art. 11, secondo comma, lett. n, ed 8, quarto comma) del sopravvenuto D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste) prospettata in via subordinata dalla Regione ricorrente sul presupposto che le suddette disposizioni del decreto delegato avessero operato, retroattivamente, una illegittima sanatoria del provvedimento statale impugnato.

Massima n. 6516

Come gia' e' stato riconosciuto nella sentenza n. 79 del 1972, il provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito in "riserve" alcune foreste comprese nel territorio di una regione, non implica la determinazione di escludere i beni, su cui il vincolo viene a ricadere, dal previsto loro trasferimento al patrimonio indisponibile regionale.

Massima n. 6517

Nel giudizio della Corte costituzionale su un conflitto di attribuzioni proposto da una regione a statuto ordinario in seguito a un provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito alcune foreste, comprese nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione", nessuna influenza puo' spiegare il successivo comportamento dello Stato (nella specie manifestatosi in atti meramente preparatori dell'"elenco dei beni" da trasferire al patrimonio regionale) in ordine al trasferimento di singole foreste.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alla data in cui fu emanato il decreto ministeriale indicato in epigrafe, che spetta allo Stato disporre vincoli di riserva sui beni forestali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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