Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:217

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6512

E' non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del beneficio della continuazione a piu' "violazioni della stessa disposizione di legge", escludendo, di conseguenza, dal beneficio stesso casi in cui, pur avendosi figure distinte di reati, come in tema di concorso tra reato di falso materiale e reato di falso per soppressione, questi presentino elementi comuni. Con la formula "piu' violazioni della stessa disposizione di legge", il legislatore ha inteso riferirsi "alla stessa norma incriminatrice", nel significato a questa attribuito dalla corrente interpretazione giurisprudenziale, ossia, come comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo o complementare. Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione e condizione prevista dalla norma penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, capoverso, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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