Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:217
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6512
E' non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del beneficio della continuazione a piu' "violazioni della stessa disposizione di legge", escludendo, di conseguenza, dal beneficio stesso casi in cui, pur avendosi figure distinte di reati, come in tema di concorso tra reato di falso materiale e reato di falso per soppressione, questi presentino elementi comuni. Con la formula "piu' violazioni della stessa disposizione di legge", il legislatore ha inteso riferirsi "alla stessa norma incriminatrice", nel significato a questa attribuito dalla corrente interpretazione giurisprudenziale, ossia, come comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo o complementare. Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione e condizione prevista dalla norma penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, capoverso, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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