Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 120 del 13 marzo 1950
- art. 11, comma 3, ult.parte, legge n. 120 del 13 marzo 1950
Parametri
Massime
Massima n. 6471
Erogato dall'Inadel, secondo le norme della legge 13 marzo 1950, n. 120, ai dipendenti da enti locali cui non compete la pensione, l'assegno vitalizio, istituito con il r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, integra, per la sua funzione sostitutiva della pensione, un particolare trattamento di quiescenza e trova quindi anch'esso nel rapporto di impiego giustificazione e misura. Percio' l'art. 11, comma primo, della indicata legge n. 120 - che di detto assegno vitalizio esclude la spettanza quando il personale sia collocato a riposo per motivi dipendenti dalla sua volonta' - venendo a negare a detto personale quella parte del complessivo trattamento la cui corresponsione e' differita, appare in contrasto con l'art. 36 Cost., e va quindi, in parte qua, dichiarato illegittimo. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 75 e 112 del 1968 e 25 del 1972.
Massima n. 6472
Dato che il trattamento pensionistico del lavoratore e' costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione, ed il principio e' da considerare valido ed operante per ogni altro trattamento, successivo alla cessazione del rapporto, che presenti una componente retributiva, non si puo' non ammettere che a pluralita' di prestazioni faccia riscontro una pluralita' di retribuzioni (attuali o) differite. E ne consegue che, entro codesti limiti, il divieto di cumulo dei trattamenti economici sia costituzionalmente illegittimo perche' per quello che ne resta escluso, si realizza una sostanziale disapplicazione del principio della giusta retribuzione. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 11, commi primo e terzo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) nella parte in cui negano all'iscritto la concessione dell'assegno vitalizio istituito con r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, e ai suoi congiunti la riversibilita', quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e di detto comma nonché del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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