Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 120 del 13 marzo 1950
  • art. 11, comma 3, ult.parte, legge n. 120 del 13 marzo 1950

Parametri

Massime

Massima n. 6471

Erogato dall'Inadel, secondo le norme della legge 13 marzo 1950, n. 120, ai dipendenti da enti locali cui non compete la pensione, l'assegno vitalizio, istituito con il r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, integra, per la sua funzione sostitutiva della pensione, un particolare trattamento di quiescenza e trova quindi anch'esso nel rapporto di impiego giustificazione e misura. Percio' l'art. 11, comma primo, della indicata legge n. 120 - che di detto assegno vitalizio esclude la spettanza quando il personale sia collocato a riposo per motivi dipendenti dalla sua volonta' - venendo a negare a detto personale quella parte del complessivo trattamento la cui corresponsione e' differita, appare in contrasto con l'art. 36 Cost., e va quindi, in parte qua, dichiarato illegittimo. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 75 e 112 del 1968 e 25 del 1972.

Massima n. 6472

Dato che il trattamento pensionistico del lavoratore e' costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione, ed il principio e' da considerare valido ed operante per ogni altro trattamento, successivo alla cessazione del rapporto, che presenti una componente retributiva, non si puo' non ammettere che a pluralita' di prestazioni faccia riscontro una pluralita' di retribuzioni (attuali o) differite. E ne consegue che, entro codesti limiti, il divieto di cumulo dei trattamenti economici sia costituzionalmente illegittimo perche' per quello che ne resta escluso, si realizza una sostanziale disapplicazione del principio della giusta retribuzione. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 11, commi primo e terzo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) nella parte in cui negano all'iscritto la concessione dell'assegno vitalizio istituito con r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, e ai suoi congiunti la riversibilita', quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e di detto comma nonché del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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