Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 6469

Come la Corte ha gia' avuto occasione e modo di rilevare, nonostante l'esistenza di un'ampia e articolata normativa (soprattutto costituzionale) diretta a rendere possibile e realizzare la eguaglianza, morale e giuridica dei cittadini, senza distinzione di sesso, e' avvertita nella realta' sociale la minore probabilita' che sia il marito anziche' la moglie a dipendere economicamente dal coniuge. Non puo' percio' ritenersi che il legislatore col disporre, nell'art. 6, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifica agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), che nel caso di decesso di un'amministrata dalle Casse pensioni facenti parte dei detti Istituti, la pensione indiretta e di riversibilita' spetta al marito solo quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di lei carico, si sia trovato a dover disciplinare un'unica situazione di fatto e di diritto o situazioni suscettibili d'essere considerate eguali o equivalenti. E appare quindi del tutto razionale che l'accertamento in concreto dello stato di bisogno sia richiesto per il vedovo e non anche per la vedova. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 119 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifica agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui dispone che nel caso di decesso di un'amministrata dalle Casse pensioni facenti parte dei detti Istituti, la pensione indiretta e di riversibilità spetta al marito quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di lei carico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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