Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:2
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 94 del 25 febbraio 1971
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
Parametri
- art. 3, lett.g, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5858
Non viola la competenza della Regione sarda prevista dall'art. 3, lett. g, dello Statuto la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, relativa alla "erogazione di contributi straordinari ai concessionari statali di autoservizi di linea per viaggiatori" in quanto (come e' stato gia' ritenuto dalla Corte con sent. n. 11 del 1969, in ordine a un ricorso proposto dalla stessa Regione avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale 28 marzo 1968, n. 375) la legge dello Stato non preclude ne' impone alla Regione sarda di effettuare analoghe erogazioni ai concessionari regionali. Cfr.: negli stessi termini sent. n. 11 del 1969 B).
Massima n. 5859
Non lede il principio di eguaglianza la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, che, nel disporre l'erogazione di contributi ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, ha limitato il beneficio ai concessionari statali, attualmente operanti nelle Regioni a statuto ordinario, con esclusione dei concessionari regionali operanti nelle Regioni a statuto speciale la censura relativa a una disparita' di trattamento, gia' disattesa in una situazione analoga dalla Corte con la sent. n. 11 del 1969, non trova fondamento neppure nella intervenuta istituzione delle Regioni a statuto ordinario, perche', al momento della emanazione della legge istitutiva, tali enti, pur essendo stati costituiti, erano privi della capacita' di provvedere alla cura degli interessi rientranti nella propria competenza. Cfr.: sent. n. 11/69 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti della legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, recante erogazione di contributi straordinari agli enti e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, in riferimento all'art. 3, lett. g. dello statuto speciale, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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