Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 13 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 509, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6439
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 509 c.p.p. proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto penale di condanna ove manchi quello di fiducia, nel momento in cui sia proposta l'opposizione. E cio' perche' l'opposizione di risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potra' essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' assicurato l'intervento del difensore. La norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilita', ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificita' non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perche' le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, proposta dal pretore di Bassano del Grappa in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
AURDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze