Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1972

Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1972
Data di deposito
21 dicembre 1972
Data di decisione
13 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 509, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6439

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 509 c.p.p. proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto penale di condanna ove manchi quello di fiducia, nel momento in cui sia proposta l'opposizione. E cio' perche' l'opposizione di risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potra' essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' assicurato l'intervento del difensore. La norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilita', ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificita' non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perche' le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, proposta dal pretore di Bassano del Grappa in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

AURDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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