Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 13 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 11, ultimo co., legge n. 729 del 24 luglio 1961
- art. 11, legge n. 729 del 24 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 6436
La disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - la quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee, "puo' essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati" - deve essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni puo' essere disposta nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. I criteri di durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa puo' essere accordata, desumibili dal testo della norma, sono posti a garanzia del diritto di proprieta' in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione ne' di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati, di tal che infondata e' da ritenersi la questione di legittimita' della citata disposizione sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.
Massima n. 6437
La regola generale dettata dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo la quale la durata dell'occupazione temporanea non puo' superare i due anni, non ha forza di principio inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben poteva pertanto il legislatore dettare una disposizione in deroga a detta regola per la disciplina di un caso particolare quale e' appunto quello delle occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali ed autostradali di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Massima n. 6438
La finalita' della norma contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 - che consente la proroga da termine biennale, previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee - va ricercata unicamente nella esigenza sopravvenuta di apportare modifiche ai progetti di costruzione dell'opera pubblica prima approvati. All'ulteriore limite al diritto di proprieta' che tale norma comporta fa riscontro l'obbligo dell'occupante di corrispondere un indennizzo anche per la durata della proroga. E' da escludere ogni contrasto tra la norma indicata e l'art. 42, comma secondo, della Costituzione, che riconosce e garantisce il diritto di proprieta'. Questo precetto costituzionale sancisce anche il principio della funzione sociale della proprieta'; il legislatore puo' quindi imporre, come nella specie, una ragionevole e temporanea limitazione alle facolta' di godere e di disporre del proprietario quando cio' sia richiesto da finalita' di interesse pubblico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul "piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", sollevata dal tribunale di Messina, con l'ordinanza del 14 luglio 1969, in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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