Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1972

Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1972
Data di deposito
12 dicembre 1972
Data di decisione
5 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 502, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6393

Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 502 c.p.p., l'imputato, se sottoposto a giudizio direttissimo, deve essere fatto condurre innanzi al giudice, non e' applicabile nei casi in cui - come nell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi" - il rito direttissimo, per certi reati, e' previsto come obbligatorio. Tuttavia la maggior ampiezza temporale, in cui, di conseguenza, in tali casi, puo' spaziare di fatto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla validita' delle ragioni che nella sentenza n. 146 del 1969 indussero la Corte ad escludere, in materia di giudizio direttissimo, che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge. Percio', non essendo sostanzialmente diversa da quella decisa con quella sentenza a proposito dell'art. 502 c.p.p., anche la questione proposta (dal Tribunale di Pisa, con ord. 29 ottobre 1971) nei confronti dell'art. 9 della legge n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., deve essere dichiarata priva di fondamento.

Massima n. 6394

Pur in mancanza di una diretta e specifica sanzione, e' certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalita' del giudizio direttissimo, l'obbligo del pubblico ministero, nei casi in cui per legge si deve procedere con tale rito, di investire immediatamente il giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente "disposizioni per il controllo delle armi", proposta dall'ordinanza indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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