Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1972
Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 502, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6393
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 502 c.p.p., l'imputato, se sottoposto a giudizio direttissimo, deve essere fatto condurre innanzi al giudice, non e' applicabile nei casi in cui - come nell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi" - il rito direttissimo, per certi reati, e' previsto come obbligatorio. Tuttavia la maggior ampiezza temporale, in cui, di conseguenza, in tali casi, puo' spaziare di fatto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla validita' delle ragioni che nella sentenza n. 146 del 1969 indussero la Corte ad escludere, in materia di giudizio direttissimo, che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge. Percio', non essendo sostanzialmente diversa da quella decisa con quella sentenza a proposito dell'art. 502 c.p.p., anche la questione proposta (dal Tribunale di Pisa, con ord. 29 ottobre 1971) nei confronti dell'art. 9 della legge n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., deve essere dichiarata priva di fondamento.
Massima n. 6394
Pur in mancanza di una diretta e specifica sanzione, e' certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalita' del giudizio direttissimo, l'obbligo del pubblico ministero, nei casi in cui per legge si deve procedere con tale rito, di investire immediatamente il giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente "disposizioni per il controllo delle armi", proposta dall'ordinanza indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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