Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1972

Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1972
Data di deposito
12 dicembre 1972
Data di decisione
5 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 502, codice di procedura penale 1930
  • art. 504, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 780 del 7 novembre 1969
  • art. 389, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6390

E' erroneo ritenere (cfr. ord. del pretore di Milano del 12 maggio 1971) che il rito direttissimo disciplinato dagli artt. 502 e segg. del cod. proc. pen., preveda una fase di istruzione sommaria. Anche se il "sommario interrogatorio" di cui all'art. 502 cod. proc. pen., dovesse qualificarsi come atto istruttoria, non potrebbe certo inquadrarsi in quella istruzione sommaria che e' disciplinata dal titolo terzo del libro secondo del codice.

Massima n. 6391

A norma dell'art. 504 cod. proc. pen., solo il giudice del dibattimento (si tratti del pretore, del tribunale o della corte d'assise) e' competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del rito direttissimo che nella specie si e' ritenuto di adottare. Solo nel dibattimento, quindi, l'imputato puo', anche su questo punto, far valere le sue ragioni.

Massima n. 6392

Alla materia disciplinata dall'art. 389 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969 (casi in cui il processo penale ordinario puo' essere istruito in via sommaria, o e' invece inderogabile la istruzione formale) e' certamente estraneo il rito direttissimo, che nel codice di procedura penale trova specifica ed autonoma regolamentazione negli artt. 502 e segg. Percio', allorche' si proceda con rito direttissimo, in nessun caso, ne' per i reati di competenza del pretore, e neppure per i reati di competenza del tribunale o della corte d'assise, l'imputato puo' esercitare la facolta' di cui al quarto comma dell'art. 389 cod. proc. pen. (di chiedere cioe' che si proceda con istruzione formale) o proporre a tal fine il ricorso previsto dal sesto comma dello stesso articolo. Non sussiste, di conseguenza, la disparita' di trattamento, denunciata dal Pretore di Milano (con l'ordinanza 12 maggio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'errato presupposto che le anzidette facolta' siano negate all'imputato, in base all'art. 389 cod. proc. pen., quando e' sottoposto a rito direttissimo, nei soli giudizi di competenza pretoria, e gli spettino, invece, in quelli di competenza del tribunale o della corte d'assise.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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