Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1972
Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 502, codice di procedura penale 1930
- art. 504, codice di procedura penale 1930
- legge n. 780 del 7 novembre 1969
- art. 389, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6390
E' erroneo ritenere (cfr. ord. del pretore di Milano del 12 maggio 1971) che il rito direttissimo disciplinato dagli artt. 502 e segg. del cod. proc. pen., preveda una fase di istruzione sommaria. Anche se il "sommario interrogatorio" di cui all'art. 502 cod. proc. pen., dovesse qualificarsi come atto istruttoria, non potrebbe certo inquadrarsi in quella istruzione sommaria che e' disciplinata dal titolo terzo del libro secondo del codice.
Massima n. 6391
A norma dell'art. 504 cod. proc. pen., solo il giudice del dibattimento (si tratti del pretore, del tribunale o della corte d'assise) e' competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del rito direttissimo che nella specie si e' ritenuto di adottare. Solo nel dibattimento, quindi, l'imputato puo', anche su questo punto, far valere le sue ragioni.
Massima n. 6392
Alla materia disciplinata dall'art. 389 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969 (casi in cui il processo penale ordinario puo' essere istruito in via sommaria, o e' invece inderogabile la istruzione formale) e' certamente estraneo il rito direttissimo, che nel codice di procedura penale trova specifica ed autonoma regolamentazione negli artt. 502 e segg. Percio', allorche' si proceda con rito direttissimo, in nessun caso, ne' per i reati di competenza del pretore, e neppure per i reati di competenza del tribunale o della corte d'assise, l'imputato puo' esercitare la facolta' di cui al quarto comma dell'art. 389 cod. proc. pen. (di chiedere cioe' che si proceda con istruzione formale) o proporre a tal fine il ricorso previsto dal sesto comma dello stesso articolo. Non sussiste, di conseguenza, la disparita' di trattamento, denunciata dal Pretore di Milano (con l'ordinanza 12 maggio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'errato presupposto che le anzidette facolta' siano negate all'imputato, in base all'art. 389 cod. proc. pen., quando e' sottoposto a rito direttissimo, nei soli giudizi di competenza pretoria, e gli spettino, invece, in quelli di competenza del tribunale o della corte d'assise.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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