Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1972
Corte cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1972
- Data di deposito
- 2 febbraio 1972
- Data di decisione
- 27 gennaio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:16
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1208 del 29 maggio 1939
- legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- legge n. 147 del 23 gennaio 1941
- art. 1, legge n. 1208 del 29 maggio 1939
- art. 7, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5904
Se in una controversia proposta innanzi alla Corte costituzionale (nella specie con ordinanza 11 giugno 1968 del Consiglio di Stato) nei confronti di una norma (nella specie: negato indennizzo per la inedificabilita' di certe aree) che il giudice a quo trae delle tavole planimetriche annesse ad un piano regolatore e dalla legenda relativa (nella specie: dalle tavole planimetriche annesse al piano regolatore generale di Napoli approvato con legge 29 magio 1939, n. 1208, e dalla legenda "zona esistente", ivi apposta alla c.d. "zone grigie"), se nessun dubbio sussiste circa l'esistenza, nelle tavole, delle particolarita' (nella specie: delle "zone grigie" e della legenda "zona esistente", non contestano neppure dal Comune) da cui la norma impugnata si fa derivare, e' superfluo disporre l'acquisizione in giudizio, in originale, delle tavole stesse.
Massima n. 5905
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, una volta stabilito che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perche' assolutamente irrilevante nel processo a quo, e' superfluo esaminare, nel merito, gli elementi dedotti o deducibili, a favore o contro la fondatezza della questione stessa. Pertanto, nella specie, sia rispetto al giudizio promosso dal Tribunale di Massa (ord. 20 gennaio e 14 luglio 1970) sia rispetto al giudizio promosso dal Consiglio di Stato (ord. 11 giugno 1968) nei confronti del regolamento edilizio per il Comune di Apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) e, rispettivamente, nei confronti del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208), essendosi accertato l'assoluto difetto di rilevanza, nel processo a quo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in entrambi i casi, circa il negato indennizzo di certi "vincoli di zona", e' superfluo esaminare se il vincolo discendente dalla norma impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 novembre 1968, n. 1187), se il vincolo stesso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo, e quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti verificata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Massima n. 5906
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939, n. 1208 (avente ad oggetto l'"approvazione del piano generale di massima edilizio della citta' di Napoli " e delle relative norme di attuazione) il piano che viene legislativamente approvato e' costituito non solo dalle "norme generali o prescrizioni tecniche", ma, altresi', dalle trentatre' tavole planimetriche annesso al piano. Le norme che da queste si desumono (come quella impugnata dal Consiglio di Stato con ordinanza 11 giugno 1968: non previsto indennizzo per il divieto di edificare nelle "aree libere" della c.d. "zona grigia") sono indubbiamente in un atto che per relationem fa parte del testo legislativo e, quindi, ha forza di legge.
Massima n. 5907
Nella sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale non dichiaro' la illegittimita' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, ma si limito' a dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Massima n. 5908
Se il giudizio di costituzionalita' promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benche' collegate in qualche modo al essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con cio' si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo, in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. E' questo il caso della questione proposta dal Consiglio di Stato, con ordinanza 11 giugno 1968, nei confronti della normativa concernente le c.d. "zone grigie", contenuta nella legge 29 maggio 1939, n. 1208, che approva il "piano generale di massima edilizio" della citta' di Napoli: normativa impugnata dal Consiglio di Stato, - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - solo nella parte in cui, a favore dei proprietari dei suoli "aree libere", eppercio' riconosciute inedificabili, della suddetta zona, non e' previsto un indennizzo, nel giudizio a quo discutendosi invece sulla possibilita' - che comunque resterebbe esclusa - di applicare, in luogo del suddetto divieto di edificare posto dalla legge del 1939, - divieto che una eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma negatrice dell'indennizzo lascerebbe comunque in vigore - le disposizioni del precedente regolamento (del 1935).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208 (avente ad oggetto l'"approvazione del piano generale di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme di attuazione"), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe limitatamente alle prescrizioni riguardanti la c.d. "zona grigia" ed in riferimento all'art. 42, comma terzo della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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