Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1972
Corte cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1972
- Data di deposito
- 2 febbraio 1972
- Data di decisione
- 27 gennaio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:15
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1208 del 29 maggio 1939
- art. 1, legge n. 147 del 23 gennaio 1941
- legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- legge n. 147 del 23 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 5901
Nel giudizio di legittimita' costituzionale incidentale, una volta stabilito che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perche' assolutamente irrilevante nel processo a quo, e' superfluo esaminare, nel merito, gli elementi dedotti o deducibli, a favore o contro la fondatezza della questione stessa. Pertanto, nella specie, sia rispetto al giudizio promosso dal Tribunale di Massa (ord. 20 gennaio e 14 luglio 1970) sia rispetto al giudizio promosso dal Consiglio di Stato (ord. 11 giugno 1968) nei confronti del regolamento edilizio per il Comune di Apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) e, rispettivamente, nei confronti del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208), essendosi accertato l'assoluto difetto di rilevanza, nel processo a quo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in entrambi i casi, circa il negato indennizzo di certi "vincoli di zona", e' superfluo esaminare se il vincolo discendente della norma impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 dicembre 1968, n. 1187), se il vincolo stesso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo, e quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti verificata prima della entrata in vigore della Costituzione.
Massima n. 5902
Nella sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale non dichiaro' la illegittimita' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, ma si limita a dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Massima n. 5903
Se il giudizio di costituzionalita' promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benche' collegate in qualche modo ad essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con cio' si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. E' questo il caso della questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Massa, con le ordinanze 20 gennaio e 14 luglio 1970, nei confronti della normativa del "regolamento edilizio per il Comune di Apuania" (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) concernente la zona vincolata ad esclusiva costruzione di "colonie marine": normativa impugnata dal Tribunale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - nella parte relativa alla mancata previsione di un indennizzo ai proprietari dei suoli interessati, nei giudizi innanzi al Tribunale controvertendosi invece sulla violazione delle "distanze" stabilite per quella zona dalla stesso regolamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147 (avente ad oggetto l'"approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apunia e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione"), sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe limitatamente alla parte concernente la previsione di una "zona colonie marine" ed in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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