Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:148

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 920 del 18 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 6324

La legge 18 ottobre 1950, n. 920, che dispone la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di societa' e di concorsi "fino all'attuazione della revisione del codice civile", non viola il principio di eguaglianza: ed invero, posto che quella proroga non aveva lo scopo di attribuire carattere definitivo al sistema di diritto transitorio previsto dalle norme do attuazione, ma aveva la funzione di indicare il termine finale della proroga che il legislatore aveva gia' preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto determinabile nel quando, sta di fatto che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento dell'applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle societa' per azioni, non solo si presentava, al momento in cui fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze prese in considerazione del legislatore, ma, alla stregua degli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Ne deriva che la diversita' di regolamentazione esistente tra le societa' costituite anteriormente e posteriormente alla entrata in vigore del codice civile trova anche oggi una valida giustificazione, in attesa di una regolamentazione unitaria della materia.

Massima n. 6325

Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sent. n.101 del 1967), "la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, relativa alla proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di società e consorzi, questione proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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