Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:148
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 920 del 18 ottobre 1950
Parametri
Massime
Massima n. 6324
La legge 18 ottobre 1950, n. 920, che dispone la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di societa' e di concorsi "fino all'attuazione della revisione del codice civile", non viola il principio di eguaglianza: ed invero, posto che quella proroga non aveva lo scopo di attribuire carattere definitivo al sistema di diritto transitorio previsto dalle norme do attuazione, ma aveva la funzione di indicare il termine finale della proroga che il legislatore aveva gia' preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto determinabile nel quando, sta di fatto che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento dell'applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle societa' per azioni, non solo si presentava, al momento in cui fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze prese in considerazione del legislatore, ma, alla stregua degli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Ne deriva che la diversita' di regolamentazione esistente tra le societa' costituite anteriormente e posteriormente alla entrata in vigore del codice civile trova anche oggi una valida giustificazione, in attesa di una regolamentazione unitaria della materia.
Massima n. 6325
Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sent. n.101 del 1967), "la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, relativa alla proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di società e consorzi, questione proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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