Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1972

Corte cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1972
Data di deposito
2 febbraio 1972
Data di decisione
27 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:14

Norme oggetto del giudizio

  • tab.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 21 aprile 1962
  • art. 6, legge n. 1528 del 29 dicembre 1961

Parametri

Massime

Massima n. 5899

Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 6 della legge 29 dicembre 1961 n. 1528, la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 21 aprile 1962 N. 200, per quanto concerne la indennita' Somalia fissata nella tabella B del decreto stesso nei riguardi dei magistrati. Il Governo, nell'esercitare con il decreto n. 200 del 1962 la delega conferitegli dalla legge n. 1528 del 1961, per disciplinare la cessazione dell'A.F.I.S. ed introdurre l'assistenza tecnica alla Repubblica somala, si e' uniformato ai criteri ivi contenuti, in quanto, nello stabilire per i magistrati italiani l'aumento della indennita' Somalia all'1 luglio 1961, ha tenuto conto sia dell'aumentato costo della vita, in base a valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di giudizio costituzionale, sia del trattamento goduto durante l'amministrazione fiduciaria.

Massima n. 5900

Non ha rilievo dal punto di vista della legittimita' costituzionale, la circostanza che, di fatto, alcuni magistrati, in applicazione del D.P.R. n. 200 del 1962, non abbiano ottenuto alcun immediato miglioramento dal trattamento da essi goduto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennità Somalia, fissata nella tabella B dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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