Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 552, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6238
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 552 c.p.p., secondo cui "tutti i provvedimenti della Corte di cassazione sono....inoppugnabili", sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e' rilevante nel corso di un giudizio per incidente di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna, il ricorso avverso la quale sia stato respinto dalla Corte di cassazione, poiche' il dovere di eseguire una sentenza divenuta pertanto irrevocabile ha per presupposto la norma impugnata, che in tal senso il giudice dell'esecuzione e' chiamato ad applicare.
Massima n. 6239
La possibilita' che nel corso di un giudizio risulti disattesa o violata, con conseguente menomazione del diritto di difesa, una determinata norma processuale non ne implica la illegittimita' costituzionale.
Massima n. 6240
L'art. 24 della Costituzione non impone che eventuali nullita' verificatesi per violazione del diritto di difesa, debbano poter essere fatte valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.
Massima n. 6241
L'art. 24 della Costituzione, anche letteralmente, vuole assicurata la inviolabilita' del diritto di difesa "in ogni stato o grado del procedimento"; nell'interno cioe', del rapporto processuale, ma senza oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso e' positivamente articolato: ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto desiderabilmente larghi ed efficenti siano i controlli e di mezzi di gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si concluda irrettrattabilmente, restando assorbiti nella definitivita' delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando.
Massima n. 6242
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 552 c.p.p., sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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