Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 552, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6238

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 552 c.p.p., secondo cui "tutti i provvedimenti della Corte di cassazione sono....inoppugnabili", sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e' rilevante nel corso di un giudizio per incidente di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna, il ricorso avverso la quale sia stato respinto dalla Corte di cassazione, poiche' il dovere di eseguire una sentenza divenuta pertanto irrevocabile ha per presupposto la norma impugnata, che in tal senso il giudice dell'esecuzione e' chiamato ad applicare.

Massima n. 6239

La possibilita' che nel corso di un giudizio risulti disattesa o violata, con conseguente menomazione del diritto di difesa, una determinata norma processuale non ne implica la illegittimita' costituzionale.

Massima n. 6240

L'art. 24 della Costituzione non impone che eventuali nullita' verificatesi per violazione del diritto di difesa, debbano poter essere fatte valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.

Massima n. 6241

L'art. 24 della Costituzione, anche letteralmente, vuole assicurata la inviolabilita' del diritto di difesa "in ogni stato o grado del procedimento"; nell'interno cioe', del rapporto processuale, ma senza oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso e' positivamente articolato: ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto desiderabilmente larghi ed efficenti siano i controlli e di mezzi di gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si concluda irrettrattabilmente, restando assorbiti nella definitivita' delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando.

Massima n. 6242

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 552 c.p.p., sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze