Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 6, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 12, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 12, comma 7, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 12, comma 3, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 64, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 67, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 9, legge n. 318 del 18 maggio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 6231
Le disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo, sesto e settimo della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie, e negli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sulle pensioni di guerra subordinano il riconoscimento del diritto a pensione per alcuni soggetti alla presenza di un medesimo presupposto, d'una stessa obbiettiva condizione: un reale stato di bisogno in cui detti soggetti vengono a trovarsi in conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile che, in vita, provvedeva al loro sostentamento.
Massima n. 6232
Il requisito della "nullatenenza" previsto dall'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria agli orfani maggiorenni e' in tutto simile al requisito della mancanza dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto dall'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318 per l'attribuzione agli stessi soggetti della pensione indiretta di guerra. Assoluta identita' di causa e ragion d'essere v'e' quindi tra i due trattamenti pensionistici entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale di soggetti rimasti privi di sufficiente sostegno materiale.
Massima n. 6233
La valutazione in termini economici del requisito della nullatenenza e della mancanza dei mezzi di sussistenza, rispettivamente richiesti per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria e della pensione indiretta di guerra, dev'essere uguale per ambedue i casi. Lo stesso legislatore valuto' in ordine nell'identica misura -, rapportandolo a un reddito non superiore a L. 240.000 annue - lo stato di bisogno dei richiedenti i due trattamenti pensionistici e non si riesce percio' a comprendere per quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra (portato prima a L. 720.000 e ragguagliato ora al reddito non assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della nullatenenza per il riconoscimento della pensione di riversibilita' ordinaria. La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra i due trattamenti, fondati in obbiettivo identiche condizioni, non trova nessuna razionale giustificazione e conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., di quella parte dell'art. 3, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 contenente "nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" la quale considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore a L. 240.000 annue, anziche' quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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