Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, regio decreto n. 457 del 21 settembre 1996
- art. 3, comma 3, regio decreto legge n. 334 del 28 febbraio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 6222
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, poiche' la disposizione impugnata e' contenuta in un atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalita'. (Il r.d. n. 457 del 1896 - emanato su proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di stato e del Consiglio dei Ministri - ha natura regolamentare e come "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle" e' qualificato nel suo stesso titolo).
Massima n. 6223
Il procedimento per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali, gia' disciplinato dal t.u. approvato con r.d. 9 aprile 1911, n. 330, ed ora dal d.lg. 18 febbraio 1971, n. 18, e' un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire all'accertamento dell'obbligazione tributaria in contraddittorio tra contribuenti e l'Amministrazione. Presupposto di tale procedimento e' la divergenza manifestatasi fra contribuente ed ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all'imposta; allorche' infatti il proprietario ritiene che la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che essa, per le sue caratteristiche debba essere compresa sotto una diversa denominazione della tariffa doganale, puo' promuovere la controversia per la qualificazione. Il procedimento di cui trattasi puo' quindi promuoversi quando la merce oggetto di accertamento si trovi negli spazi doganali e non puo' sollevare controversia di qualita' per merce gia' ritirata dalla dogana.
Massima n. 6224
L'oggetto dell'imposta di fabbricazione e' la fabbricazione del prodotto: l'accertamento della qualita' e quantita' di esso e la conseguente liquidazione del tributo avvengono di regola una volta ultimato il processo di produzione e prima che il prodotto esca dallo stabilimento o dai depositi per essere immesso al consumo.
Massima n. 6225
La procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali trova applicazione, giusta la disposizione contenuta nell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, nella definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione. Anche in tale caso le controversie sulla qualificazione assolvono il compito di comporre amministrativamente dissidi tra produttore e uffici fiscali, ineriscono alla fase di accertamento del tributo e riguardano merce ancora presente nel luogo di produzione. Le controversie di qualificazione del prodotto non possono pertanto essere sollevate in un momento diverso da quello attinente alla fase di accertamento.
Massima n. 6226
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, poiche' detta norma che, ai fini della definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo in cui occorre pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una frode fiscale (sottrazione al pagamento dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474) ossia sull'evasione di un prodotto gia' uscito dal luogo di produzione ed immesso al consumo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, contenente il "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle", proposta dall'ordinanza del tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze