Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, regio decreto n. 457 del 21 settembre 1996
  • art. 3, comma 3, regio decreto legge n. 334 del 28 febbraio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 6222

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, poiche' la disposizione impugnata e' contenuta in un atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalita'. (Il r.d. n. 457 del 1896 - emanato su proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di stato e del Consiglio dei Ministri - ha natura regolamentare e come "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle" e' qualificato nel suo stesso titolo).

Massima n. 6223

Il procedimento per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali, gia' disciplinato dal t.u. approvato con r.d. 9 aprile 1911, n. 330, ed ora dal d.lg. 18 febbraio 1971, n. 18, e' un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire all'accertamento dell'obbligazione tributaria in contraddittorio tra contribuenti e l'Amministrazione. Presupposto di tale procedimento e' la divergenza manifestatasi fra contribuente ed ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all'imposta; allorche' infatti il proprietario ritiene che la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che essa, per le sue caratteristiche debba essere compresa sotto una diversa denominazione della tariffa doganale, puo' promuovere la controversia per la qualificazione. Il procedimento di cui trattasi puo' quindi promuoversi quando la merce oggetto di accertamento si trovi negli spazi doganali e non puo' sollevare controversia di qualita' per merce gia' ritirata dalla dogana.

Massima n. 6224

L'oggetto dell'imposta di fabbricazione e' la fabbricazione del prodotto: l'accertamento della qualita' e quantita' di esso e la conseguente liquidazione del tributo avvengono di regola una volta ultimato il processo di produzione e prima che il prodotto esca dallo stabilimento o dai depositi per essere immesso al consumo.

Massima n. 6225

La procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali trova applicazione, giusta la disposizione contenuta nell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, nella definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione. Anche in tale caso le controversie sulla qualificazione assolvono il compito di comporre amministrativamente dissidi tra produttore e uffici fiscali, ineriscono alla fase di accertamento del tributo e riguardano merce ancora presente nel luogo di produzione. Le controversie di qualificazione del prodotto non possono pertanto essere sollevate in un momento diverso da quello attinente alla fase di accertamento.

Massima n. 6226

Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, poiche' detta norma che, ai fini della definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo in cui occorre pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una frode fiscale (sottrazione al pagamento dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474) ossia sull'evasione di un prodotto gia' uscito dal luogo di produzione ed immesso al consumo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, contenente il "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle", proposta dall'ordinanza del tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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