Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1972

Corte cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1972
Data di deposito
2 febbraio 1972
Data di decisione
27 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 15, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 5894

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede "l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto", e' complementare ed integrativa di quella contenuta nel primo comma dello stesso articolo che si limita a sanzionare con l'arresto o l'ammenda la disobbedienza all'invito di comparizione emesso dall'autorita' di pubblica sicurezza. La facolta' di ordinare l'accompagnamento rappresenta un mezzo indispensabile perche' la p.s. possa svolgere con efficacia ed immediatezza le sue funzioni di prevenzione e repressione dei reati e di tutela della sicurezza e della pubblica tranquillita'.

Massima n. 5895

L'invito a comparire dinanzi all'autorita' di p.s., previsto dall'art. 15, comma primo, del T.U. delle leggi di p.s., e' diretto a fare acquisire all'autorita' informazioni, notizie e, chiarimenti che si appalesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine di sicurezza da parte degli organi di polizia. Privo di ogni efficacia resterebbe tale invito se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona che, sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorita', ne' giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo previsto dal secondo comma del citato art. 15 e' pertanto misura che consegue ad un comportamento che chiaramente mostra la volonta' del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborazione cogli organi di polizia.

Massima n. 5896

L'accompagnamento coattivo, previsto dall'art. 15, comma secondo, del T.U. delle leggi di p.s., integra una ipotesi di restrizione della liberta' personale strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art. 13 della Costituzione.

Massima n. 5897

Non e' fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi p.s. perche' in questa norma e' dato rinvenire i presupposti richiesti dal citato precetto costituzionale per il legittimo conferimento all'autorita' di p.s. di poteri che incidano sulla liberta' personale. Condizioni di legittimita' sia dell'ordine di comparizione, sia dell'accompagnamento coattivo, in caso di disobbedienza a quell'ordine, e' la effettiva sussistenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione dell'invitato, mentre la tassativa indicazione dell'ipotesi in cui l'accompagnamento coattivo puo' essere disposto, il solo caso in cui l'interessato si presenti nel termine stabilito senza giustificato motivo, vale ad escludere che l'autorita' di p.s. possa esercitare il potere in questione in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato.

Massima n. 5898

La procedura di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria dei provvedimenti di restrizione della liberta' personale adottati dall'autorita' di p.s., prevista dall'art. 13, comma terzo, Cost., e' necessaria solo quando trattasi di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della liberta', condizione questa che non ricorre nella ipotesi dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi di p.s., incidendo questo in modo del tutto temporaneo nella liberta' personale. In tal caso, tuttavia, l'interessato potra' sempre provocare, sia pure a posteriori, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica da parte dell'autorita' giudiziaria della legittimita' del provvedimento adottato dalla p.s.: ed in cio' risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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