Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1972

Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1972
Data di deposito
6 luglio 1972
Data di decisione
22 giugno 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 479, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6209

L'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede la formula di assoluzione per insufficienza di prove, non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. Se il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a qualificare una sentenza di condanna (sent. n. 175/70), non va dimenticato che, nella realta', l'insufficienza di prove puo' riguardare una vasta gamma di situazioni. E l'assoluzione per insufficienza di prove, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida, dappoiche' tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicita' delle formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale. Vi e' poi da tenere conto della imprescindibilita' della motivazione (art. 111 Cost.), che deve contenere la ricostruzione logica e critica delle prove per dare ragione della fondatezza della pronuncia: la valutazione e la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa. D'altra canto, la norma denunziata non sembra contrastare neppure con l'art. 6, 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Il relativo problema di interpretazione e di coordinamento con il precetto costituzionale che e' affidato al giudice ordinario, parrebbe da risolvere nel senso dell'identita' sostanziale di significato delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione e della norma della Convenzione. Ne' formano oggetto della dedotta impugnativa le altre disposizioni di legge da cui discendono conseguenze sfavorevoli all'imputato assolto per non provata reita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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