Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 479, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6209
L'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede la formula di assoluzione per insufficienza di prove, non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. Se il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a qualificare una sentenza di condanna (sent. n. 175/70), non va dimenticato che, nella realta', l'insufficienza di prove puo' riguardare una vasta gamma di situazioni. E l'assoluzione per insufficienza di prove, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida, dappoiche' tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicita' delle formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale. Vi e' poi da tenere conto della imprescindibilita' della motivazione (art. 111 Cost.), che deve contenere la ricostruzione logica e critica delle prove per dare ragione della fondatezza della pronuncia: la valutazione e la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa. D'altra canto, la norma denunziata non sembra contrastare neppure con l'art. 6, 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Il relativo problema di interpretazione e di coordinamento con il precetto costituzionale che e' affidato al giudice ordinario, parrebbe da risolvere nel senso dell'identita' sostanziale di significato delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione e della norma della Convenzione. Ne' formano oggetto della dedotta impugnativa le altre disposizioni di legge da cui discendono conseguenze sfavorevoli all'imputato assolto per non provata reita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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