Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1972

Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1972
Data di deposito
6 luglio 1972
Data di decisione
22 giugno 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 93, n. 2, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 6201

Posto che l'imposizione a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacita' contributiva e' costituzionalmente ammessa solo se giustificata da rapporti giuridico-economici, idonei alla configurazione di unitarie situazioni, non e' ravvisabile il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione considerata in sentenza o in altro provvedimento giurisdizionale, e che abbia formulato domande non aventi fondamento nella convenzione stessa. Nemmeno l'obbligazione solidale a carico dei procuratori risulta razionalmente collegata al presupposto del tributo, sicche' la loro responsabilita' risponde soltanto all'interesse del fisco alla realizzazione del credito d'imposta. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 53, primo comma, Cost. - l'art. 93, n. 2, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, la' dove dichiara solidamente tenute verso l'Amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali, riguardanti convenzioni in cui esse parti sono rimaste estranee, ed ove pone a carico dei procuratori in solido le tasse giudiziali dovute da coloro che essi rappresentano in giudizio.

Massima n. 6202

Il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, Cost., per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacita' contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario differenziato. Sul piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione della esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, e cio' significa che la capacita' contributiva e la idoneita' alla obbligazione d'imposta sono deducibili esclusivamente dal collegamento tra i soggetti e gli elementi cui la norma tributaria attribuisce tale efficacia rivelatrice. Il che tuttavia non esclude il controllo della legittimita' della norma sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' ed irrazionalita'. Cfr.: sent. n. 92 del 1972.

Massima n. 6203

Al disposto dell'art. 53, primo comma, Cost. deve riconoscersi valore precettivo e non meramente programmatico, nonche' applicabilita' anche nella materia delle imposte indirette nella quale il necessario collegamento con la capacita' contributiva non esclude che la legge stabilisca delle prestazioni tributarie a carico, solidamente, oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di idoneita' alla obbligazione d'imposta. In tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nelle parti in cui:

a) dichiara solidalmente tenute verso l'amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali e riguardanti convenzioni cui esse parti sono rimaste estranee;

b) pone a carico dei procuratori le "tasse giudiziali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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