Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1972

Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1972
Data di deposito
6 luglio 1972
Data di decisione
22 giugno 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 6, legge n. 46 del 15 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 6200

Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958,, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di riversibilita' spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie. La diversita' di trattamento determinata dall'art. 11, trova il suo fondamento nella diversita' obiettiva di situazioni, riscontrabile tra i lavoratori subordinati di sesso maschile e quelli di sesso femminile dalla quale diversita' deriva la minore probabilita' che sia il marito anziche' la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale. Da tale constatazione deriva che e' razionale che l'accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non per la vedova.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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