Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 6, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 6200
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958,, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di riversibilita' spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie. La diversita' di trattamento determinata dall'art. 11, trova il suo fondamento nella diversita' obiettiva di situazioni, riscontrabile tra i lavoratori subordinati di sesso maschile e quelli di sesso femminile dalla quale diversita' deriva la minore probabilita' che sia il marito anziche' la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale. Da tale constatazione deriva che e' razionale che l'accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non per la vedova.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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