Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:118
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3465 del 27 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3463 del 27 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3464 del 27 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3462 del 27 dicembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 6196
Allorche' le modifiche dei piani di scorporo di cui alla legge n. 230 del 1950, non si sostanziano nell'aggiunzione di nuovi terreni o nuove ditte, deve ritenersi irrilevante la mancanza di pubblicazione del piano modificato allorche' sia esclusa l'esistenza a carico dei soggetti espropriati di un danno diverso da quello eliminabile solo attraverso il particolare rimedio di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 230 del 1950, ed invece riparabile con la denuncia di illegittimita' costituzionale del decreto di esproprio. La necessita', invece, di una nuova pubblicazione dei piani si verifica (pur se sia stata apportata una riduzione dell'entita' dello scorporo quale risultava dal piano originario) allorche' il nuovo piano abbia attuato sostanziali modifiche, come sono quelle che conseguano da un mutamento dei criteri giuridici che erano stati in precedenza posti a base del medesimo (sent. n. 39 del 1962; n. 38 del 1964; n. 133 del 1967).
Massima n. 6197
Sono costituzionalmente illegittimi i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprieta' degli espropriati fratelli Di Miscio perche' appartenenti a terzi, eredi riservatari di Di Miscio Gerardo.
Massima n. 6198
Nei giudizi relativi a decreti di scorporo non e' dato alla Corte, secondo la sua costante giurisprudenza, procedere ad un esame del merito delle deduzioni del consulente tecnico, ne' di quelle delle parti, sicche' la sua pronuncia circa l'asserito eccesso di delega non puo' altrimenti esprimersi se non con la formula "in quanto", con cui si vuole far salvo il giudizio definitivo del giudice di merito, che dovra' accertare l'influenza da assegnare agli atti negoziali prodotti nel giudizio a quo, al fine della determinazione della effettiva consistenza dei beni di proprieta' dei ricorrenti al 15 novembre 1949.
Massima n. 6199
In conformita' a quanto dispone l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a base dei provvedimenti di esproprio sono da assumere, per quanto riguarda la classe dei terreni e le valutazioni di estimo catastale, solo elementi definitivamente acquisiti al catasto alla data del 15 novembre 1949; mentre per la estensione dei terreni espropriabili si deve accertare dal giudice a quo la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto esistente alla data predetta, facendo prevalere questa a quelli (v. sent. n. 28, 84, 98, 99 del 1966, n. 133 del 1967, n. 43 del 1968, n. 143 del 1970).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprietà degli espropriati fratelli Di Miscio perché appartenenti a terzi, eredi riservatari di Di Miscio Gerardo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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