Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1972

Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1972
Data di deposito
27 giugno 1972
Data di decisione
20 giugno 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 413, codice di procedura penale 1930
  • art. 439, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6195

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Invero con diverse sentenze (n. 130 del 1963, n. 1 del 1965, n. 15 del 1970 e n. 139 del 1971) questa Corte ha rilevato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. Il principio della precostituzionae del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., e' rispettato allorche' l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie, ne' risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenze da un giudice ad uno diverso, purche' anch'esso precostituito, allorche' tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialita', o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere di un processo in forza della norme sulla connessione e' pure esso giudice naturale e precostituito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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