Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 413, codice di procedura penale 1930
- art. 439, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6195
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Invero con diverse sentenze (n. 130 del 1963, n. 1 del 1965, n. 15 del 1970 e n. 139 del 1971) questa Corte ha rilevato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. Il principio della precostituzionae del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., e' rispettato allorche' l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie, ne' risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenze da un giudice ad uno diverso, purche' anch'esso precostituito, allorche' tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialita', o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere di un processo in forza della norme sulla connessione e' pure esso giudice naturale e precostituito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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