Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 6, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
- art. 3, statuto regione Sicilia
- art. 66, Costituzione
Massime
Massima n. 6187
Secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 66 del 1964 va ribadito che nel sistema costituzionale il Parlamento della Repubblica e l'Assemblea regionale siciliana occupano posizioni nettamente diversificate, sicche' le peculiari prerogative che abbiano e riconoscersi al primo non si estendono per cio' stesso alla seconda.
Massima n. 6188
Nonostante la innegabile connessione per cui, nella storia della legislazione, sono state talvolta disciplinate in un unico testo legislativo. "elezioni" e "giurisdizione sulle elezioni"i costituiscono materie affatto diverse, che possono percio' appartenere a distinte sfere di attribuzioni.
Massima n. 6189
Salvo le ben limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956 furono riconosciute alla Regione Trentino-Alto Adige a proposito dei masi chiusi e con specifico riferimento alle peculiarita' di tale istituto, e' principio fermo nella giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione. Non e' dubbio percio' che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, cosi' non e' ammissibile che leggi regionali, interferendo su materia non appartenente alla Regione, escludano la giurisdizione.
Massima n. 6190
Secondo la necessaria coerenza (particolarmente affermata nella sentenza n. 6 del 1970) fra Statuto siciliano e Costituzione, i principi costituzionali in virtu' dei quali (a) "elezioni" e "giurisdizione sulle elezioni" costituiscono materie suscettibili di appartenere a distinte sfere di attribuzioni; (b) le regioni non hanno alcuna competenza in tema di giurisdizione e neppure, quindi, in materia di "giurisdizione sulle elezioni", (c) la tutela giurisdizionale e' a tutti garantita ed e' affidata agli organi previsti dagli artt. 101 e ss. Cost., al rinvio operato dall'art. 3 Stat. sic., nell'affidare alla Regione siciliana competenza legislativa sulle elezioni della propria assemblea, ai "principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche" non si puo' assegnare altro significato che non sia quello di circoscrivere ulteriormente, e non gia' di ampliare, il quadro entro il quale la Regione puo' esercitare in materia la propria potesta'. Una diversa interpretazione dell'art. 3 Stat. sicil. non sarebbe suffragata, del resto, dalla formulazione letterale della disposizione statutaria. D'altronde la identificazione dei limiti obiettivi della materia delle "elezioni dell'assemblea regionale" - prima ancora dei principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione da parte della Regione deve portar rispetto - gia' di per se induce a respingere la tesi che lo stesso art. 3 Stat. sicil., rinviando in proposito ai "principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche", abbia reso operante per l'Assemblea regionale la insindacabilita', anche giurisdizionale, delle determinazioni adottate da quel corpo deliberante riguardo alle elezioni dei propri componenti, nello stesso modo in cui, ex art. 66 Cost., quell'insindacabilita' caratterizza le analoghe attribuzioni del Parlamento.
Massima n. 6191
Le leggi ordinarie, sia statali, sia regionali, devono essere interpretate, possibilmente, in un modo che le renda compatibili con la Costituzione. Percio', nella specie, una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di giurisdizione (ne' per regolarla ne' per escluderla) e che la Regione siciliana, anche nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni, deve rispettare i principi costituzionali, le espressioni "giudizio definitivo" (sui reclami elettorali", "convalida" (delle elezioni), "incompatibilita'" (della pronuncia finale), contenute in varie dispsizioni della legge statale che disciplino' le prime elezioni regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), della legislazione regionale (L. reg. 20 marzo 1951, n. 29) e del Regolamento interno dell'Assemblea siciliana (ved. specialmente l'art. 41) vanno intese in riferimento alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e nel senso che gli atti qualificati dalle disposizioni stesse "definitivi" concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva fase giurisdizionale.
Massima n. 6192
Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei "tribunali amministrativi regionali"), impugnati, con ricorso 12 gennaio 1972 del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, nella parte in cui attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa, la competenza a decidere, in via giurisdizionale, sui ricorsi relativi alle operazioni per le elezioni regionali, non sono in contrasto con l'art. 3 dello Statuto siciliano e con l'art. 66 della Costituzione. Con le norme in questione lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei "tribunali amministrativi regionali", promossa, col ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 3 dello statuto ed all'art. 66 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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