Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1972
Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1972
- Data di deposito
- 15 giugno 1972
- Data di decisione
- 9 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:106
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6160
Il sistema adottato dal vigente codice nei confronti dell'applicabilita' delle misure di sicurezza, ai sensi del denunciato art. 222, secondo comma, non e' ispirato a criteri di rigidezza ed anzi, lungi dal trascurare la considerazione della personalita' dei soggetti cui esse vengono inflitte, espressamente consente che le misure stesse siano revocabili, anche prima del decorso della durata minima per esse stabilita, allorche' si accerti la cessazione dello stato di pericolosita' (art. 207). Tale sistema poggia evidentemente sulla convinzione delle obiettive difficolta' che ogni giudizio in materia presenta e quindi della convenienza che esso sia fatto discendere non gia' dal parere di un singolo perito, bensi' da ripetute verifiche durante un congruo periodo di ricovero in istituti specializzati. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 6161
Sulla scelta del sistema della pericolosita' presunta o di quello della pericolosita' accertata dal giudice non potra' non influire la sussistenza dei presupposti necessari a conferire funzionalita' ai sistemi stessi; quali sono da ritenere, ove l'opzione si rivolga ad uno di essi, l'effettiva idoneita' dei manicomi giudiziari ad assolvere alla funzione di recupero dei sottoposti a misure che sarebbero loro inerenti, ed, ove invece dovesse riguardare l'altro, una congrua organizzazione dell'ufficio del giudice penale, in modo da condizionare il giudizio di pericolosita' ad esso assegnato, oltreche' ad una sufficiente osservazione, al concorso di tutte quelle varie competenze tecniche necessarie a preservare, nella misura massima possibile, da errori.
Massima n. 6162
Le presunzioni di pericolosita' devono ritenersi giustificate (ai sensi degli artt. 13, 24, 27 e 32 Cost.) allorche' si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilita' di un futuro comportamento criminoso che ne precludevano l'imputabilita'. Cfr.: sent. n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967.
Massima n. 6163
Si deve confermare quanto ritenuto con la sentenza n. 68 del 1967, che cioe' l'art. 27, terzo comma, Cost., si riferisce solo alla pena, e non e' applicabile alle misure si sicurezza, anche perche' queste ultime tendono ad un risultato che equivale a quella rieducazione cui deve essere indirizzata la pena.
Massima n. 6164
Le obbiettive difficolta' di accertamento della pericolosita' del soggetto non consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entita' del reato commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in volta la irrogazione della misura; dato che il pericolo della disuguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilita'. Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno e dell'altro criterio non puo' ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e piu' particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a valutazione di politica legislativa.
Massima n. 6165
Nel caso deciso con la sentenza n. 1 del 1971, relativo all'art. 224 del codice di procedura penale, l'elemento di irragionevolezza e' stato riscontrato nell'imposizione di una identica misura a carico dei minori degli anni 14, nella considerazione che, data la giovanissima eta' dei soggetti, la pericolosita' puo' rappresentare solo l'eccezione, e che pertanto la indiscriminata presunzione della medesima, senza riguardo alle rilevanti differenze esistenti tra le diverse eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del giudice istruttore del tribunale di Nuoro, dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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