Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1972
Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1972
- Data di deposito
- 15 giugno 1972
- Data di decisione
- 9 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 633, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6149
E' principio generale non essere consentito all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore inferiore e secondario; disposizioni, cioe', che non possono contenere norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp. cit.). Al contrario alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento, posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato inderogabile di raffronto ai fini della conformita' ad essa della norma regolamentare. Si deve percio' escludere il giudizio sulla costituzionalita' della legge per una asserita illegittimita' del contenuto di norma regolamentare, emanata per l'esecuzione della legge medesima.
Massima n. 6150
L'articolo 633, terzo comma, Codice procedura penale, nella genericita' della sua formulazione, non e' in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 13. E cio' in quanto ne esula il significato che, si pretende desumere dalla connessione, erroneamente ed illogicamente supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda parte, del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787); il significato cioe' che, se la persona sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia gia' detenuta in espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere, anche a pena espiata, fin quando l'Autorita' di pubblica sicurezza non la prelevi per l'internamento altrove.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal pretore di Voltri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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