Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1972
Corte cost., sent. 26 gennaio 1972, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1972
- Data di deposito
- 26 gennaio 1972
- Data di decisione
- 25 gennaio 1972
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 2, legge n. 1 del 11 marzo 1953
- legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 5879
Dinanzi alla Corte costituzionale che decide della ammissibilita' del referendum possono depositare memorie soltanto i promotori del referendum ed il governo: gli uni come portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscrtto la relativa istanza, l'altro per assicurare le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.
Massima n. 5880
Il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 nasce, per la Corte costituzionale, unicamente dalla ordinanza emessa dall'Ufficio centrale per il Referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione. Soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte puo' desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio sopra indicato.
Massima n. 5881
Alla Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla ammissibilita' del referendum, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare. Il referendum riguardante la disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni non concerne materia rientrante fra quelle eccettuate dalla Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19 giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Discilina dei casi di scioglimento del matrimonio", dichiarata conforme a legge dall'ordinanza sopra citata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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