Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/1972
Corte cost., ord. 19 aprile 1972, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/1972
- Data di deposito
- 19 aprile 1972
- Data di decisione
- 13 aprile 1972
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:74
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 26 del 7 febbraio 1968
- art. 5, comma 1, decreto-legge n. 1150 del 11 dicembre 1967
Parametri
Massime
Massima n. 6083
Vedi sent. n. 132 del 1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971 del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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