Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1972

Corte cost., ord. 19 aprile 1972, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
74/1972
Data di deposito
19 aprile 1972
Data di decisione
13 aprile 1972
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:74

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 26 del 7 febbraio 1968
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 1150 del 11 dicembre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 6083

Vedi sent. n. 132 del 1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971 del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze