Corte costituzionale
Ordinanza n. 70/1972
Corte cost., ord. 23 aprile 1972, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 70/1972
- Data di deposito
- 23 aprile 1972
- Data di decisione
- 13 aprile 1972
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:70
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 9 maggio 1961
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- art. 7, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 6078
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli gia' decisa con sent. n. 156 del 1971.
Massima n. 6079
La Corte costituzionale, con sentenze n. 156 del 1971, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione. Conforme: 13 aprile 1972, n. 71.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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