Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1971
Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1971
- Data di deposito
- 11 marzo 1971
- Data di decisione
- 5 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- art. 56, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 5592
L'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui dispone che qualora, dopo la consegna all'interessato del libretto di pensione (di invalidita') sia fatta istanza dallo stesso, al fine della rivalutazione della pensione, per ottenere l'accredito di contributi figurativi in relazione al periodo pregresso di interruzione forzata di attivita' lavorativa non esorbita dai limiti della delega quanto mai ampia contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in attuazione della quale fu emanato il D.P.R. n. 818 del 1957 e che va intesa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel senso di escludere dal suo ambito solo quelle norme che risultino in assoluta antinomia con la legge di delega. Infatti il collegamento fra presentazione della domanda, riconosciuto ad attuazione del diritto, stabilito dall'art. 62 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ed implicitamente confermato dall'art. 38 della legge n. 218 del 1952, risulta esteso alla utilizzazione delle contribuzioni dall'art. 56 del R.D.L. n. 1827 suddetto, e tale parallelismo comporta che non sia da ritenere difforme dal sistema che, come la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta di rivalutazione e' stata manifestata. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma di cui l'art. 22 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, con ordinanza 23 giugno 1969 del tribunale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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