Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1971

Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge n. 377 del 2 aprile 1958
  • art. 2, n.1, legge n. 377 del 2 aprile 1958
  • art. 16, legge n. 377 del 2 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5589

Perche' il giudizio sulla "rilevanza" della questione possa considerarsi ritualmente compiuto, e il giudizio di legittimita' cosituzionale incidentale, quindi, regolarmente instaurato, deve essere il giudice a quo, quali che siano le allegazioni difensive delle parti, a valutare l'applicabilita' della norma della cui legittimita' costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione. A tali esigenze non risponde l'ordinanza di rinvio, con la quale il Tribunale di Napoli, sollecitato dalla Corte costituzionale (con ordinanza di restituzione degli atti n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza della questione gia' da esso sollevata riguardo all'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ritenuto di doverne confermare, riproponendo la questione, l'esito positivo, solo perche' sull'anzidetta disposizione della legge n. 377 del 1958 si erano basate nel processo a quo le deduzioni difensive del convenuto. E' cio' senza alcun controllo, da parte del Tribunale, sulla fondatezza di questa tesi.

Massima n. 5590

In base a quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) e' assolutamente indubitabile che il fondo di previdenza per gli esattoriali non e' "sostitutivo", sibbene "integrativo" dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Massima n. 5591

L'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al fondo per gli esattoriali sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto, all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione. Pertanto, anche se si volesse ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione dell'iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 16, ed intraprenda altra attivita' lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo che la norma impugnata vieta il concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione generale e contemporanea soggezione a "forme sostitutive" di essa, e non gia' a forme "integrative" come il "fondo per gli esattoriali".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente "norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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