Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1971
Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1971
- Data di deposito
- 11 marzo 1971
- Data di decisione
- 5 maggio 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge n. 377 del 2 aprile 1958
- art. 2, n.1, legge n. 377 del 2 aprile 1958
- art. 16, legge n. 377 del 2 aprile 1958
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 5589
Perche' il giudizio sulla "rilevanza" della questione possa considerarsi ritualmente compiuto, e il giudizio di legittimita' cosituzionale incidentale, quindi, regolarmente instaurato, deve essere il giudice a quo, quali che siano le allegazioni difensive delle parti, a valutare l'applicabilita' della norma della cui legittimita' costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione. A tali esigenze non risponde l'ordinanza di rinvio, con la quale il Tribunale di Napoli, sollecitato dalla Corte costituzionale (con ordinanza di restituzione degli atti n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza della questione gia' da esso sollevata riguardo all'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ritenuto di doverne confermare, riproponendo la questione, l'esito positivo, solo perche' sull'anzidetta disposizione della legge n. 377 del 1958 si erano basate nel processo a quo le deduzioni difensive del convenuto. E' cio' senza alcun controllo, da parte del Tribunale, sulla fondatezza di questa tesi.
Massima n. 5590
In base a quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) e' assolutamente indubitabile che il fondo di previdenza per gli esattoriali non e' "sostitutivo", sibbene "integrativo" dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Massima n. 5591
L'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al fondo per gli esattoriali sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto, all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione. Pertanto, anche se si volesse ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione dell'iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 16, ed intraprenda altra attivita' lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo che la norma impugnata vieta il concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione generale e contemporanea soggezione a "forme sostitutive" di essa, e non gia' a forme "integrative" come il "fondo per gli esattoriali".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente "norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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