Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1971

Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 133, codice di procedura penale 1930
  • art. 125, e ss., codice di procedura penale 1930
  • art. 151, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5588

Dalla sistemazione del codice di rito processuale penale emerge il principio generale secondo cui il difensore non cessa dal mandato e dall'ufficio fino a quando non sia revocato o sostituito da altro difensore (artt. 125 e seg.), e la sua revoca, come pure la nomina di altro difensore, non producono effetto se non comunicate all'autorita' giudiziaria (art. 133, secondo comma). In applicazione di questo principio il difensore nel dibattimento e' abilitato a presentare i motivi di impugnazione, anche se l'imputato, direttamente impugnante, non l'abbia designato nella dichiarazione di gravame (art. 201, primo comma). L'art. 151, terzo comma, cod. proc. pen., nell'escludere dalla notifica del deposito della sentenza dibattimentale il suddetto difensore che non abbia proposto l'impugnazione e che non sia stato designato nella dichiarazione di gravame, viola il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale deriva dalla considerazione che - nel momento forse piu' delicato del procedimento e in cui una fase costitutiva del gravame in cui le ottempranze, a pena di decadenza e di conseguente inammissibilita' sono ristrette entro termini assai angusti di tempo - l'interessato puo' trovarsi privo dell'assistenza del difensore professionale. Il che e' illogico se si pensa, fra l'altro, che chi sia stato difeso nel giudizio di primo grado puo' presentare i motivi di gravame.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito a dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

Testo integrale

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