Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1971
Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1971
- Data di deposito
- 11 marzo 1971
- Data di decisione
- 5 maggio 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, codice di procedura penale 1930
- art. 125, e ss., codice di procedura penale 1930
- art. 151, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5588
Dalla sistemazione del codice di rito processuale penale emerge il principio generale secondo cui il difensore non cessa dal mandato e dall'ufficio fino a quando non sia revocato o sostituito da altro difensore (artt. 125 e seg.), e la sua revoca, come pure la nomina di altro difensore, non producono effetto se non comunicate all'autorita' giudiziaria (art. 133, secondo comma). In applicazione di questo principio il difensore nel dibattimento e' abilitato a presentare i motivi di impugnazione, anche se l'imputato, direttamente impugnante, non l'abbia designato nella dichiarazione di gravame (art. 201, primo comma). L'art. 151, terzo comma, cod. proc. pen., nell'escludere dalla notifica del deposito della sentenza dibattimentale il suddetto difensore che non abbia proposto l'impugnazione e che non sia stato designato nella dichiarazione di gravame, viola il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale deriva dalla considerazione che - nel momento forse piu' delicato del procedimento e in cui una fase costitutiva del gravame in cui le ottempranze, a pena di decadenza e di conseguente inammissibilita' sono ristrette entro termini assai angusti di tempo - l'interessato puo' trovarsi privo dell'assistenza del difensore professionale. Il che e' illogico se si pensa, fra l'altro, che chi sia stato difeso nel giudizio di primo grado puo' presentare i motivi di gravame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito a dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI
Testo integrale
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