Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1971

Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 19 agosto 1965

Parametri

  • art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
  • art. 117, Costituzione

Massime

Massima n. 5584

Non e' richiesta l'esistenza di norme di attuazione dello Statuto per l'esercizio, da parte della Regione, della facolta' di emanare norme giuridiche per integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, qualora tale facolta' sia riconosciuta dallo statuto medesimo. Ne' l'esercizio della potesta' legislativa di integrazione puo' ritenersi ristretta ai casi in cui non si renda necessaria una copertura di spese. La competenza legislativa integrativa ha una sua delimitazione nel fatto che e' di contenuto complementare rispetto alla legge statale, ne' puo' modificarla, ma puo' oltrepassarne i limiti senza menomarne la normazione: trova cioe', nella sua stessa strutturazione, limiti e modalita' di esercizio cosi' da rendere nulle ulteriori precisazioni su leggi di attuazione.

Massima n. 5585

La fonte statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire direttamente alla Regione i poteri legislativi o amministrativi inerenti ad una determinata materia, quando indica puntualmente l'oggetto della potesta' legislativa che essa attribuisce alla Regione.

Massima n. 5586

La Regione Trentino-Alto Adige puo' estendere, con una sua legge, le prestazioni delle casse mutue di malattia oltre i limiti dell'assistenza assicurata dalle leggi dello Stato, perche', cosi' facendo, non tocca le basi fondamentali del sistema assicurativo concernente le malattie dei pensionati.

Massima n. 5587

La possibile interpretazione dubbia di una legge regionale, conseguenza di una non corretta tecnica legislativa, non comporta necessariamente che si debba accogliere l'interpretazione in contrasto con la norma costituzionale, specie se cio' sia confortato dal comportamento dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4, contenente norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro familiari iscritti alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, promossa dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 6, primo comma, e 95 dello Statuto regionale, nonché in riferimento alla VIII Disposizione transitoria della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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