Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1971
Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1971
- Data di deposito
- 11 marzo 1971
- Data di decisione
- 5 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, legge n. 749 del 28 settembre 1966
Parametri
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 5581
L'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che attribuisce al Ministro della Pubblica istruzione il compito di determinare, con proprio decreto, il perimetro della Valle dei Templi di Agrigento (dichiarata ex lege zona archeologica di interesse nazionale) e di stabilire le prescrizioni d'uso ed i vincoli di inedificabilita', non contrasta con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 38 del 1966), detta riserva relativa di legge consente l'attribuzione, alla pubblica Amministrazione, del potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili qualora la discrezionalita' conferita sia chiaramente delimitata dalla legge. Il che e' avvenuto certamente nella specie trattandosi di discrezionalita' tecnica da esercitarsi all'unico fine della salvaguardia dell'interesse archeologico nazionale del comprensorio.
Massima n. 5582
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano, gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 74 del 1969, ed ora riproposta senza che siano stati addotti nuovi motivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano e già dichiarata non fondata con sentenza n. 74 del 27 marzo 1969
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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