Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1971

Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-bis, legge n. 749 del 28 settembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 5581

L'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che attribuisce al Ministro della Pubblica istruzione il compito di determinare, con proprio decreto, il perimetro della Valle dei Templi di Agrigento (dichiarata ex lege zona archeologica di interesse nazionale) e di stabilire le prescrizioni d'uso ed i vincoli di inedificabilita', non contrasta con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 38 del 1966), detta riserva relativa di legge consente l'attribuzione, alla pubblica Amministrazione, del potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili qualora la discrezionalita' conferita sia chiaramente delimitata dalla legge. Il che e' avvenuto certamente nella specie trattandosi di discrezionalita' tecnica da esercitarsi all'unico fine della salvaguardia dell'interesse archeologico nazionale del comprensorio.

Massima n. 5582

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano, gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 74 del 1969, ed ora riproposta senza che siano stati addotti nuovi motivi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano e già dichiarata non fondata con sentenza n. 74 del 27 marzo 1969

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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