Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1971
Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1971
- Data di deposito
- 29 aprile 1971
- Data di decisione
- 22 aprile 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, legge n. 968 del 27 dicembre 1953
- legge n. 955 del 29 settembre 1967
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5571
Sollevata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel corso del giudizio di legittimita' avanti al Consiglio di Stato del provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza per ottenere la concessione dell'indennizzo per danni di guerra, in difetto del requisito della residenza in Italia, richiesto dall'articolo suddetto, e' estranea a tale prospettazione l'ipotesi preveduta dalla successiva legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale dispone che le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza saranno riprese in esame su domanda degli interessati. Il relativo giudizio di rilevanza, congruamente motivato, non e' pertanto manchevole e la relativa eccezione va respinta.
Massima n. 5572
La condizione della residenza in Italia del cittadino ai fini della concessione dell'"indennizzo" per danni di guerra subiti all'estero, richiesta dall'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo ad assicurare che le somme relative siano utilizzate ai fini del reinserimento dei danneggiati nel ciclo della vita economica e della ripresa produttiva del paese e considerando la reintegrazione patrimoniale dei singoli come mezzo a tal fine, ha la sua logica giustificazione, e trova la sua collocazione nel sistema che il legislatore ha voluto istituire, col prevedere lo stesso requisito per i casi di concessione di "contributi" per danni di guerra, subordinati espressamente al ripristino nel territorio nazionale dei beni distrutti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irrazionale equiparazione delle descritte situazioni obiettivamente diverse, e della ingiustificata sottoposizione dei cittadini danneggiati all'estero a diverso trattamento in funzione della loro residenza in Italia o all'estero alla data richiesta dalla legge per la sussistenza di tale requisito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra), proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI
Testo integrale
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