Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1971

Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1971
Data di deposito
29 aprile 1971
Data di decisione
22 aprile 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, legge n. 968 del 27 dicembre 1953
  • legge n. 955 del 29 settembre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 5571

Sollevata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel corso del giudizio di legittimita' avanti al Consiglio di Stato del provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza per ottenere la concessione dell'indennizzo per danni di guerra, in difetto del requisito della residenza in Italia, richiesto dall'articolo suddetto, e' estranea a tale prospettazione l'ipotesi preveduta dalla successiva legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale dispone che le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza saranno riprese in esame su domanda degli interessati. Il relativo giudizio di rilevanza, congruamente motivato, non e' pertanto manchevole e la relativa eccezione va respinta.

Massima n. 5572

La condizione della residenza in Italia del cittadino ai fini della concessione dell'"indennizzo" per danni di guerra subiti all'estero, richiesta dall'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo ad assicurare che le somme relative siano utilizzate ai fini del reinserimento dei danneggiati nel ciclo della vita economica e della ripresa produttiva del paese e considerando la reintegrazione patrimoniale dei singoli come mezzo a tal fine, ha la sua logica giustificazione, e trova la sua collocazione nel sistema che il legislatore ha voluto istituire, col prevedere lo stesso requisito per i casi di concessione di "contributi" per danni di guerra, subordinati espressamente al ripristino nel territorio nazionale dei beni distrutti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irrazionale equiparazione delle descritte situazioni obiettivamente diverse, e della ingiustificata sottoposizione dei cittadini danneggiati all'estero a diverso trattamento in funzione della loro residenza in Italia o all'estero alla data richiesta dalla legge per la sussistenza di tale requisito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra), proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

Testo integrale

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