Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1971
Corte cost., sent. 26 aprile 1971, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1971
- Data di deposito
- 26 aprile 1971
- Data di decisione
- 21 aprile 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 83, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 5548
Non e' fondata in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), secondo cui il termine di dieci anni per richiedere la revisione della rendita di inabilita' permanente decorre dalla data della costituzione della rendita. Tale termine che ha portata dilatoria, segna il momento finale del periodo durante il quale l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendita.
Massima n. 5549
In applicazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e quindi rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' sulle leggi ordinarie, ogni evento che incida sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa deve essere garantito mediante la predisposizione di provvidenze idonee ad assicurare la soddisfazione delle esigenze di vita del lavoratore. Ma codesto risultato deve essere conseguito non necessariamente dalle singole norme che regolano la materia bensi' dal sistema delle assicurazioni complessivamente considerato, con la conseguenza che non contrastano con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, le norme ordinarie che dettino regole e limiti per l'insorgenza o l'esercizio dei diritti del lavoratore in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. (nella specie la Corte ha ritenuto che l'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, rientri nei limiti di legittimita' costituzionale dianzi precisati).
Massima n. 5550
Non e' fondata, in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioe' dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi sesto e settimo, e, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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