Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1971

Corte cost., sent. 26 aprile 1971, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1971
Data di deposito
26 aprile 1971
Data di decisione
21 aprile 1971
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • legge n. 83 del 11 marzo 1970
  • art. 2, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • art. 6, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • art. 17, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • art. 17, lett.f, statuto Regione Siciliana
  • art. 20, statuto Regione Siciliana
  • legge della Regione siciliana n. 52 del 27 dicembre 1969
  • art. 17, statuto Regione Siciliana
  • art. 17, lett.f), statuto Regione Siciliana
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952

Parametri

Massime

Massima n. 5538

Spetta all'Assessore al lavoro e alla cooperazione della Regione siciliana e non al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina delle Commissioni per la manodopera agricola di cui agli artt. 2 e 4 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la decisione dei ricorsi di cui all'art. 17 del medesimo decreto. Spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartire istruzioni, per il tramite del predetto Assessore, agli uffici del lavoro per l'applicazione del menzionato decreto, e all'Assessore regionale di impartire istruzioni relativamente al collocamento della manodopera agricola, sempre in applicazione del decreto legge n. 7 del 1970. E' annullata pertanto la circolare del Ministero del lavoro 9 maggio 1970, n. 131159-16-1355, nella parte in cui considera di competenza del Ministero le attribuzioni trasferite all'Assessore regionale del lavoro.

Massima n. 5539

Non e' motivo di inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione la mancata impugnativa della legge su cui si fonda il provvedimento che ha dato luogo al conflitto, se tale provvedimento ha carattere autonomo e non e' meramente applicativo della legge (giurisprudenza costante); nella specie, il ricorso con cui e' stata impugnata la circolare del Ministero del lavoro 9 maggio 1970 n. 131159-16-1355 non e' inammissibile per avvenuta acquiescenza al d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83).

Massima n. 5540

Va disattesa l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata nel corso del giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, giacche' la risoluzione del proposto conflitto e la determinazione delle competenze non sono condizionate dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale prospettata incidentalmente.

Massima n. 5541

La materia del collocamento rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione siciliana (art. 17 lett. f Statuto) e nella sua competenza amministrativa (ex art. 20 Statuto). Spetta invece allo Stato la competenza per quanto riguarda l'accertamento del lavoratori agricoli e la formazione dei loro elenchi nominativi ai fini previdenziali, dato il carattere nazionale del sistema della previdenza e degli enti a cui e' affidata la sua attuazione. Il d.l. n. 7 del 1970 ha unificato, per i lavoratori agricoli, le modalita' dell'accertamento contributivo, collegando il sistema dell'accertamento con quello del collocamento. In quanto attiene alla disciplina del sistema previdenziale dei lavoratori agricoli, di competenza dello Stato, esso e' applicabile nella Regione siciliana. La competenza secondaria della Regione in materia di collocamento non puo' costituire limite o impedimento all'esercizio da parte dello Stato della sua competenza in materia di previdenza, e non puo' privare lo Stato della possibilita' di collegare l'accertamento contributivo col servizio del collocamento l'unificazione dei servizi e' ritenuta necessaria nell'interesse generale, per la migliore attuazione in tutto il territorio nazionale del sistema previdenziale.

Massima n. 5542

Dall'applicabilita' nella Regione del d.l. n. 7 del 1970 consegue la riduzione della sfera d'efficacia della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 al campo del collocamento dei lavoratori non agricoli. Ulteriore conseguenza e' che nella Regione l'accertamento dei lavoratori agricoli a fini previdenziali non puo' essere organizzato con la separazione del servizio del collocamento da quello dell'accertamento, e cioe' con un sistema difforme da quello previsto dal decreto n. 7 del 1970, in contrasto con la disciplina unitaria voluta dal legislatore per fini di interesse generale.

Massima n. 5543

Per effetto del decreto n. 7 del 1970 non e' venuta meno la competenza secondaria della Regione in materia di collocamento della manodopera agricola, non potendo la legge ordinaria o l'atto avente forza di legge spostare le competenze costituzionalmente stabilite. Nell'esercizio di tale competenza la Regione potra' emanare, rispettando i principi fissati nella legislazione statale e limitatamente a quanto riguarda la disciplina del collocamento, disposizioni di adattamento di tale normazione alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione (art. 17 Statuto).

Massima n. 5544

La Regione siciliana e' competente a esercitare le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite all'Amministrazione regionale, in base agli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto speciale, del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 (Norme d'attuazione in materia di lavoro). L'esercizio di tale competenza da parte dell'organo regionale, non trova, infatti, ostacolo nella connessione stabilita dal decreto n. 7 del 1970 tra il collocamento della manodopera e l'accertamento a fini previdenziali, in quanto l'utilizzazione ai fini dell'accertamento previdenziale delle risultanze del collocamento non esclude l'utilizzazione della legge statale, in conformita' e nei limiti delle competenze proprie di essi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta all'Assessore al lavoro e alla cooperazione della Regione siciliana nominare le Commissioni per la manodopera agricola di cui agli artt. 2 e 4 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e decidere i ricorsi di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

dichiara che spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartire istruzioni, per il tramite del predetto Assessore, agli Uffici del lavoro per l'applicazione del menzionato decreto, e all'Assessore regionale di impartire istruzioni relativamente al collocamento della manodopera agricola, sempre in applicazione del decreto legge n. 7 del 1970;

annulla pertanto la circolare del Ministero del lavoro 9 maggio 1970, n. 131159-16-1355, nella parte in cui considera di competenza del Ministero le attribuzioni trasferite all'Assessore regionale del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze