Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1971
Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1971
- Data di deposito
- 5 aprile 1971
- Data di decisione
- 25 marzo 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:73
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5530
L'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale, nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio, e' costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. Sussiste, infatti, disparita' di trattamento tra gli imputati che possono fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di piu' reati, di cui taluno anteriormente commesso, giudicati con unica sentenza, e gli imputati che, essendo perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda sentenza, beneficiare della sospensione per il delitto commesso anteriormente. E', cioe', del tutto ingiustificato che al magistrato sia consentito di sospendere condizionalmente la pena in favore di chi abbia commesso piu' reati in tempi diversi e non lo sia allorche' la riunione non sia attuata o non sia attuabile per circostanze meramente occasionali. La disparita' appare tanto piu' palese dopo la sentenza n. 86 del 1970, perche' la reiterata violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravita' (art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere la sospensione condizionale gia' concessa, mentre la commissione in tempi diversi di piu' reati, anche della stessa indole (art. 101 cod. pen), escluderebbe la seconda concessione e importerebbe la revoca.
Massima n. 14085
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione relativa all'art. 168, primo comma, che impone la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo ritiene, in virtu' dell'incostituzionalita' dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., puo' sospendere una seconda volta la pena e, in tal caso, non e' a parlare di revoca ex art. 168. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale. Va da se' che l'art. 168, primo comma, n. 2, viene ad assumere una diversa significazione ed una diversa portata per il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta dalla gia' accennata dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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