Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1971
Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1971
- Data di deposito
- 5 aprile 1971
- Data di decisione
- 25 marzo 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:71
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 32, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 5527
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, col dichiarare "il giudice soggetto soltanto alla legge", esige che sia in concreto garantita la posizione assolutamente "super partes" del giudice, anche onorario, con l'esclusione di qualsiasi pure indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi quanto di pregiudizi.
Massima n. 5528
Non e' fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione ("il giudice e' soggetto soltanto alla legge la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma dell'ordinamento giudiziario (approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori esercenti. Una complessa normativa dettata per i magistrati dell'ordine giudiziario e ritenuta in pratica applicabile anche nei confronti dei detti pretori onorari, ove non siano incaricati della reggenza della pretura, e' volta, infatti, a stabilire, oltre i requisiti della preparazione tecnica e della irreprensibilita' della condotta morale e civile, le cause di incompatibilita', derivanti da attivita' industriali e commerciali, il divieto di esercitare la professione forense davanti alla stessa pretura presso la quale sono nominati (ovvero alla sezione di pretura, se si tratti di ufficio diviso in piu' sezioni), nonche' le cause di incompatibilita' specifiche o di ricusazione e i doveri di astensione; e cio' allo scopo di assicurare che, nell'esercizio delle funzioni conferitegli anche i detti giudici onorari rimangano soggetti soltanto alla legge e, quindi, sottratti a pressioni o ingerenze che valgano a diminuire le garanzie di imparzialita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori.esercenti; questione sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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