Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1971

Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1971
Data di deposito
20 gennaio 1971
Data di decisione
12 gennaio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:7

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 2 gennaio 1962
  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 31 dicembre 1948

Parametri

Massime

Massima n. 5373

L'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 31 dicembre 1948, che contempla l'indennita' di anzianita' come corrispettivo del patto di non concorrenza, poggia sul presupposto che ai sensi dell'abrogato articolo 2120 c.c., tale indennita', in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, non fosse dovuta. Poiche' questa Corte ebbe a dichiarare incostituzionale il citato art. 2120 c.c. in relazione all'art. 36 della Costituzione (sent. n. 75/1968), e' ovvio che anche il denunziato articolo 12 deve essere a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'. L'affermata incostituzionalita' dell'articolo 12 entro questi limiti, comporta che l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, che rende esecutivo erga omnes il Contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, deve essere dichiarato ugualmente illegittimo, nei limiti stessi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennità di anzianità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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