Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1971

Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1971
Data di deposito
20 gennaio 1971
Data di decisione
12 gennaio 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:6

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5370

La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).

Massima n. 5371

La questione incidentale di legittimita' costituzionale di una norma puo' essere sollevata dal giudice che e' competente ad emanare un atto in base a tale norma, e non dal giudice che non abbia alcun potere di sindacato sugli atti emessi da altro giudice in applicazione della norma stessa.

Massima n. 5372

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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