Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1971
Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5475
La notificazione secondo il rito degli irreperibili, preveduta dall'art. 170 c.p.p., la quale puo' essere ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato, della impossibilita' che altrimenti, e in difetto di consegna personale, possano portarsi nella sfera di disponibilita' dell'imputato gli atti processuali che lo concernono, ha, nel sistema, la funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale elemento qualificante ed essenziale del processo penale. Tale notificazione, i cui effetti sono variamente configurati sul piano dogmatico, deve ritenersi prescritta dal legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale e volto all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico. L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non esclude che con questo interesse sia armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa, come disciplinato dalla legge. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 c.p.p., quindi, in riferimento al teste' ricordato precetto costituzionale non e' fondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado;
dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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