Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1971

Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1971
Data di deposito
22 marzo 1971
Data di decisione
11 marzo 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5475

La notificazione secondo il rito degli irreperibili, preveduta dall'art. 170 c.p.p., la quale puo' essere ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato, della impossibilita' che altrimenti, e in difetto di consegna personale, possano portarsi nella sfera di disponibilita' dell'imputato gli atti processuali che lo concernono, ha, nel sistema, la funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale elemento qualificante ed essenziale del processo penale. Tale notificazione, i cui effetti sono variamente configurati sul piano dogmatico, deve ritenersi prescritta dal legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale e volto all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico. L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non esclude che con questo interesse sia armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa, come disciplinato dalla legge. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 c.p.p., quindi, in riferimento al teste' ricordato precetto costituzionale non e' fondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado;

dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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